Art. 26.
(Diffida per le infrazioni minori).

      1. Alle infrazioni minori, quali imprecisioni, errori e omissioni formali o infrazioni di lieve entità, punite ai sensi della presente legge con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro, si applica lo strumento della diffida di cui all'articolo 43 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

 

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